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IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Dal 2020 la "nuova" IMU è disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). La TASI non si paga più perché abrogata.

Il 18 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2023 (il 16 dicembre è sabato), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2023 sono state approvate le aliquote per il 2023  (invariate dal 2022)
 
Comma Tipo immobile Aliquota 2022
748 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,60%
(zerovirgolaseipercento)
750 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 0,10%
(zerovirgoladiecipercento)
752 Terreni agricoli 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
753 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
754 Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
 
 
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono  esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'.
 
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.
 
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2023

 

ANNO 2022

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2022 sono state approvate le aliquote per il 2022

 
Comma Tipo immobile Aliquota 2022
748 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,60%
(zerovirgolaseipercento)
750 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 0,10%
(zerovirgoladiecipercento)
752 Terreni agricoli 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
753 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
754 Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)

ANNO 2021

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2021 sono state approvate le aliquote per il 2021  (invariate rispetto al 2020)

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2021

 
Comma Tipo immobile Aliquota 2021
748 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,60%
(zerovirgolaseipercento)
750 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 0,04%
(zerovirgolazeroquattropercento)
751 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,04%
(zerovirgolazeroquattropercento)
752 Terreni agricoli 0,99%
(zerovirgolanovantanovepercento)
753 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,03%
(unovirgolazerotrepercento)
754 Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 1,03%
(unovirgolazerotrepercento)
 

Per le agevolazioni dovute all'emergenzia epidemiologica da COVID-19 previste si rinvia a quanto stabilito

  • dall'articolo 78, comma 1, lettera d), e comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;
  • dall'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;
  • dall'articolo 6-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 e
  • dall'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Regolamento in vigore dal 2020

ANNO 2020

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2020 sono state approvate le aliquote 2020

 
Comma Tipo immobile Aliquota 2020
748 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,60%
(zerovirgolaseipercento)
750 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 0,04%
(zerovirgolazeroquattropercento)
751 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,04%
(zerovirgolazeroquattropercento)
752 Terreni agricoli 0,99%
(zerovirgolanovantanovepercento)
753 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,03%
(unovirgolazerotrepercento)
754 Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 1,03%
(unovirgolazerotrepercento)
 
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono  esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'.
 
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.
 
In caso di acquisti e/o vendite nel corso del 2019 e del 2020 o in presenza di altre situazioni particolari si rinvia a quanto indicato nella circolare 1/DF del 18/03/2020
 
Per le agevolazioni dovute all'emergenzia epidemiologica da COVID-19 previste si rinvia a quanto stabilito
  • dall'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
  • dall'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126,
  • dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
  • dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e
  • dall'articolo 8 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157.

 

ANNO 2019

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2019 sono state approvate le aliquote 2019 (invariate rispetto al 2018)

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento) equivalente a 4,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2019

Dal 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono  esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'.

Dal 2016 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Sempre dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. Questa riduzione si applica anche alla TASI.

ANNO 2018

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2018 sono state approvate le aliquote per l'anno 2018 (invariate rispetto al 2017)

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento) equivalente a 4,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2018

ANNO 2017

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2017 sono state approvate le aliquote per l'anno 2017 (invariate rispetto al 2016)

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento) equivalente a 4,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2017

ANNO 2016

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016 sono state approvate le aliquote per l'anno 2016 (invariate rispetto al 2015)

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento) equivalente a 4,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2016

 

ANNO 2015

Con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 08/04/2015 sono state approvate le aliquote per l'anno 2015 (invariate rispetto al 2014)

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento) equivalente a 4,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2015

QUANDO SI PAGA

Il versamento della prima rata è fissato al 16 giugno 2015, il versamento della seconda rata è fissato al 16 dicembre 2015. Il pagamento in unica soluzione è fissato al 16 giugno 2015.

Calcolo dell'IMU - programma personalizzato

Calcolo IMU - pragramma NON personalizzato

Calcolo IMU - pragramma NON personalizzato

Si ricorda di VERIFICARE SEMPRE l'aliquota eventualmente proposta dal software utilizzato per il calcolo automatico dell'imposta, inserendo, in caso di discordanza, quella deliberata dal comune.

ANNO 2014

Con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2014 sono state approvate le aliquote per l'anno 2014

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento) equivalente a 4,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2014

PRIMA RATA - ANNO 2014

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto legge n. 201/2011, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, di seguito riportate:

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) equivalente a 5,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli di cui alla punto precedente: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA PRIMA RATA

Il 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento della prima rata. E' possibile regolarizzare i versamenti non ancora eseguiti con il ravvedimento operoso, con il pagamento dell'imposta, degli interessi per i giorni di ritardo, calcolati al tasso legale, e la sanzione ridotta, da calcolare solo sull'imposta. come di seguito indicato:

- fino al 1° luglio 2014 la sanzione è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (se il versamento quindi è fatto il 7° giorno successivo a quello della scadenza, la sanzione è 0,2 x 7 = 1,4%);

- dal 2 al 16 luglio 2014 la sanzione è in misura fissa del 3% (solo sull'imposta);

- dal 17 luglio 2014 la sanzione è in misura fissa del 3,75% (solo sull'imposta).

 

ANNO 2013

MINI IMU

Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU
(collegamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Estratto dell'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria

Comma 2: Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

L'articolo 1 del decreto legge n. 133_del 30 novembre 2013 ha previsto il versamento della quota del 40% della differenza dell'IMU calcolata con le aliquote stabilite dal Comune per il 2013 e quelle di base, per le seguenti situazioni: abitazioni principali e relative pertinenze, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola e fabbricati rurali (per l'esatta individuazione delle situazioni interessate vedere il testo facendo clic sul collegamento). Questa quota è comunemente conosciuta come "MINI IMU".

Il termine per il versamento previsto dal decreto legge n. 133 del 2013 (16 gennaio 2014) è stato differito al 24 gennaio 2014 con la legge di stabilità 2014.

Nella consapevolezza che la materia può subire modifiche anche di notevole importanza, si ritiene di fornire alcune indicazioni per orientare i contribuenti negli adempimenti e nelle decisioni.

Il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di base.
Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU. (Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Per l'abitazione principale, quindi, si deve prima calcolare l'imposta annua dovuta con l'aliquota dello 0,5% (5 per mille) poi l'imposta dovuta con l'aliquota dello 0,4% (4 per mille). Sulla differenza tra questi due importi si calcola poi il 40%, quota da pagare con i soliti modelli, già usati per l'IMU nel 2012 e 2013.

Bozza_F24_Semplificato.jpg

pdfAliquote per l'anno 2013 (aggiornate al 19 aprile 2013)

da utilizzare per il calcolo dell'imposta dovuta per l'intero anno, versando la seconda rata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata

- aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) equivalente a 5,0 per mille;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,2% (zerovirgoladuepercento) equivalente a 2,0 per mille;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli di cui alla punto precedente: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento) equivalente a 9,9 per mille;

Calcolo automatico dell'IMU e stampa F24 - www.riscotel.it

Calcolo automatico dell'IMU e stampa F24 - www.amministrazionicomunali.it

ALIQUOTE E REGOLAMENTI

Aliquote per l'anno 2012 - da usare solo per il versamento dell'acconto

Regolamento vigente (fino al 2019)

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2013
Novità e variazioni relative all'IMU per l'anno d'imposta 2013

 

Il decreto legge del 21 maggio 2013 n° 54 sancisce che per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
c) Terreni agricoli e fabbricati rurali.
Per le restanti categorie di immobili la scadenza della rata d'acconto resta fissata al 17 giugno 2013.

Per l'anno d'imposta 2013 il tributo IMU (Imposta Municipale Unica) è stata variato dall'art.1, comma 380, della Legge n° 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità per l'anno 2013), stabilendo le seguenti novità sostanziali:
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D": spetta allo Stato la quota di gettito IMU pari all'aliquota standard dello 0,76%; spetta al Comune la quota eccedente lo 0,76%;
- per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale "D": spetterebbe allo Stato l'intera quota di gettito IMU pari all'aliquota standard dello 0,2% (Risoluzione MinFinanze n° 5/DF/2013), ma manca ancora, a tale scopo, apposito codice tributo per la quota Stato su fabbricati rurali strumentali.

Per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta è possibile utilizzare lo strumento CALCOLO IMU. Il versamento dell'acconto è eseguito entro il 17 giugno 2013 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata con le aliquote approvate per il 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, deve essere versato entro il 16 dicembre 2013. Con lo stesso strumento CALCOLO IMU è anche possibile effettuare la stampa del modello F24 necessario per il pagamento, già impostato con gli esatti codici tributo sia per la quota dovuta allo Stato, che per la quota spettante al Comune (è soltanto necessario completarlo con i dati anagrafici del contribuente ed il codice catastale C076 del Comune di Castel d'Ario, su ogni riga compilata con gli importi IMU).

F24 (collegamento all'Agenzia delle Entrate)
- Modello e instruzioni
- Software di compilazione

F24 semplificato (collegamento all'Agenzia delle Entrate)

Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti residenti all'estero - Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA È ESEGUITO SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE

IMU2012