Aggiornamenti emergenza Covid-19: DPCM del 3 novembre 2020

italia livelli criticitàNUOVO DPCM: LOMBARDIA ZONA ROSSA, DISPOSIZIONI VALIDE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SCUOLA: IN PRESENZA ASILI, ELEMENTARI E PRIMA MEDIA
Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media.
È obbligatorio l’uso di mascherine in classe, ad eccezione dei minori di 6 anni.
Le scuole secondarie di secondo grado devono adottare l’attività di didattica a distanza al 100%.
Resta la possibilità di svolgere le lezioni in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in caso di studenti con esigenze specifiche (disabilità, bisogni educativi speciali).
Tutti i corsi universitari si svolgeranno a distanza, salvo specifiche eccezioni come i corsi di medicina e i relativi tirocini.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari allo svolgimento della didattica in presenza (accompagnamento di minori a scuola).
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

RISTORANTI E BAR
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli atti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, fino alle ore 22.
Consentita anche la modalità ristorazione da asporto (sempre fino alle 22) con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli autogrill, negli ospedali e negli aeroporti.

NEGOZI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio sia nei negozi di quartiere che negli esercizi nelle medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali).
Rimangono aperti: Supermercati e negozi di generi alimentari; farmacie, parafarmacie e negozi di articoli sanitari ed ortopedici; ottici; negozi di computer, telefonia, elettrodomestici; tabaccai; rifornitori di carburante; negozi di saponi e detersivi; ferramenta, negozi di vernici e materiali da costruzione; negozi di prodotti per l’agricoltura e giardinaggio; articoli per l’illuminazione; edicole; cartolerie; negozi per neonati e bambini; negozi di biancheria personale; negozi sportivi e di biciclette; negozi di autoveicoli e motocicli e relative parti ed accessori; profumerie; barbieri e parrucchieri; erboristerie; fiorai e vivai; lavanderie; negozi per animali domestici; negozi di combustibili; rimangono attivi i distributori h24; chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

OSPEDALI
Vietato l’accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere, alle strutture riabilitative e alle strutture residenziali per anziani.

UFFICI PUBBLICI
Sarà limitata la presenza del personale nei luoghi di lavoro pubblici.
Saranno assicurate le attività indifferibili, tutti gli altri lavoratori saranno in modalità agile (smart working).
Le pubbliche amministrazioni devono disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatta eccezione per il personale sanitario e sociosanitario, nonché per tutti gli impiegati nelle attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.

BANCHE
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi.

CONCORSI
Sospese le prove selettive, i concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata su basi curriculari e in modalità telematica.
Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, medico e chirurgico e delle Forze dell’Ordine.

MEZZI PUBBLICI
Consentito il rempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale fino al 50% della regolare capienza.
Dall’obbligo è escluso il trasporto scolastico.

PARCHI PUBBLICI
L’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

SPORT
È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, nei pressi della propria abitazione, nel rispetto di almeno 1 metro di distanza da ogni altra persona, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Sono sospese le attività nei centri sportivi, è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Sono sospese tutte le competizioni sportive, tranne quelle riconosciute a carattere nazionale da CONI e CIP.

MANIFESTAZIONI
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze di sicurezza.

CINEMA E TEATRI
Sospesi gli spettacoli teatrali ed i concerti.
Chiusi i cinema.
Chiusi i musei e mostre
Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto al chiuso.
Sono vietate le feste - nei luoghi al chiuso e all’aperto - conseguenti alle cerimonie civili e religiose (matrimoni, comunioni, etc.).

È fortemente raccomando di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi.
Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
Sospesi i convegni ed i congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
È fortemente raccomando di svolgere riunioni private in modalità a distanza.
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Vietato l’uso di macchinette da gioco e “slot machine” anche nei bar e nelle tabaccherie.
L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Restano garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare e le filiere che forniscono beni e servizi.

dpcm_3_novembre_2020.pdf

Allegato23-COMMERCIOALDETTAGLIO_15798_2344.pdf

Allegato24-SERVIZIALLAPERSONA_15798_2345.pdf

Dpcm_20201103_allegati_15798_2343.pdf

modello_autodichiarazione_editabile_15798_2348.pdf

(Castel d'Ario, 05/11/2020)

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