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Referendum Costituzionale del 22/23 marzo 2026 - Elettori temporaneamente all'estero

Voto elettori temporaneamente all’estero

Data :

30 gennaio 2026

Referendum Costituzionale del 22/23 marzo 2026 - Elettori temporaneamente all'estero
Municipium

Descrizione

In occasione delle Elezioni Referendarie del 22 e 23 marzo 2026 gli elettori che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, non iscritti all’AIRE, per un periodo minimo di tre mesi nel quale ricade la data della consultazione possono optare per il voto per corrispondenza effettuando la richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali (art. 4bis comma 2 della L. n. 459/2001, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) della L. n. 165/2017)

Gli interessati devono presentare apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con l’indicazione dell’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4bis, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Alla domanda occorre inoltre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato, via email all’indirizzo demografici@comune.casteldario.mn.it , tramite PEC a comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it, oppure attraverso una persona delegata entro mercoledì 18 febbraio 2026 (32° giorno antecedente la data della consultazione).
La possibilità è estesa anche per i famigliari conviventi.

Come fare:
Gli interessati devono presentare apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con l’indicazione dell’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4bis, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Possono richiedere il voto per corrispondenza anche gli appartenenti alle Forze Armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e degli elettori di cui all'art. 1, comma 9, lettera b) della L. 470/1988.
Si ricorda che la legge prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza agli elettori ivi residenti.



Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2026, 14:10

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